{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2010-6_2010-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=106906&nX40_KEY=4921826&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f291649de2979ba906b5320524e4af1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:23", "Checksum": "95315aa3b6955646343f0b0939a8442c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6\nRegesto:\nDelibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretario: |\nPontarolo, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 settembre 2010 presentata da\n|\n|\nIS 1 (I)\n|\nrelativa alla sentenza del 14 settembre 2007 con cui il Tribunale civile di Bologna ha dichiarato la separazione personale tra\nl'istante e\n|\n|\nCO 1 (patrocinata da PA 2); |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. IS 1 (1965) e CO 1 (1966) si sono sposati a __________ il 2 febbraio 1995. Dal matrimonio sono nati S__________, il 24 maggio 1998, e P__________, il 18 maggio 2001. I coniugi hanno abitato a __________ fino alla primavera del 2002, quando si sono trasferiti a __________. Se non che, il 28 aprile 2002 la moglie ha lasciato il domicilio coniugale ed è tornata in Svizzera insieme con i figli. Il 21 maggio 2002 IS 1 ha adito il Tribunale civile di __________, sezione prima, per ottenere la separazione giudiziale. Con sentenza del 14 settembre 2007 quel tribunale ha dichiarato la separazione personale “con addebito della separazione a CO 1”, ha affidato i figli al Servizio sociale di __________, ha collocato questi ultimi presso la madre, cui ha attribuito la potestà ordinaria su di loro, ha incaricato lo stesso Servizio sociale di regolare il diritto di visita paterno (“coordinandosi con i Servizi sociali elvetici”) e ha condannato IS 1 a versare un contributo alimentare di € 500 mensili per ogni figlio “rivalutabili ISTAT, comprensiva delle spese straordinarie”. Gli oneri processuali sono stati compensati fra le parti.\nB. Contro la sentenza appena citata CO 1 è insorta alla Corte di appello di Bologna, sezione I civile, cui si è rivolto anche IS 1 con appello incidentale. Statuendo il 9 maggio 2008, la Corte di appello ha respinto entrambe le impugnazioni e ha confermato la sentenza di primo grado. Gli oneri processuali sono stati compensati fra le parti. Tale decisione è passata in giudicato.\nC. IS 1 ha presentato un'istanza del 30 settembre 2010 a questa Camera per ottenere che la sentenza emessa il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. All'udienza del 23 novembre 2010, indetta per il contraddittorio, è comparsa la sola convenuta, la quale ha confermato che i figli risiedono in Svizzera dal 28 aprile 2002 e che da allora non hanno più ripreso dimora né domicilio in Italia.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). L'exequatur dispiega effetti sull'intero territorio nazionale (Scyboz/Braconi, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: Revue fribourgeoise de jurisprudence 2/1993 pag. 230). Compete invece all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile autorizzare l'iscrizione di decisioni o documenti stranieri relativi allo stato civile nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP; DTF 99 Ib 241 consid. 2).\n2. La sentenza emessa il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna riguarda bensì una cittadina svizzera (onde l'esistenza di registri dello stato civile in Svizzera), ma non può considerarsi una decisione di stato civile, la separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 317 n. 812a). La procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è pertanto ammissibile.\n3. L'esecutività in Svizzera di sentenze italiane in materia di separazione giudiziale (art. 151 del Codice civile italiano, art. 706 del Codice di procedura civile italiano) o di decreti che omologano in Italia la separazione consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 e 737 del Codice di procedura civile italiano), è retta dalla Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 a metà). Sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione medesima in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP).\nNon è più applicabile alla delibazione di separazioni giudiziali o consensuali italiane, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1 della citata Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13)."}