che in circostanze siffatte la sentenza francese va riconosciuta nel senso che crea fra gli adottati e l'adottante gli stessi legami di parentela, come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio, senza tuttavia sopprimere il rapporto di filiazione originale, diritti ereditari compresi; che a tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera; che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;