2); che, ciò premesso, le adozioni straniere con effetti “essenzial-mente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciute in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv. 2 LDIP); che nel caso specifico l'adozione è esplicitamente designata come semplice (simple: doc. A, pag. 1), nel senso che – contrariamente a quanto prevede l'adozione piena (adoption plénière: art. 356 del Codice civile in: