DTF 120 II 89 a metà) non si sarebbe trasmesso ad eventuali eredi nemmeno nel diritto svizzero (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 4 ad art. 265c CC); che nella fattispecie non si scorgono dunque motivi di rifiuto per violazione dell'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello formale (cpv. 2); che, ciò premesso, le adozioni straniere con effetti “essenzial-mente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciute in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv.