{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-10-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2010-2_2010-10-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=106514&nX40_KEY=4921830&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a0a9e25e8250739baeb4e8ff10e8a294"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.10.2010 10.2010.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.10.2010 10.2010.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.10.2010 10.2010.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento di sentenza francese di adozione semplice di maggiorenni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:57:50", "Checksum": "ac07a332605781babe8985cb31eca0da", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.10.2010 10.2010.2\nRegesto:\nRiconoscimento di sentenza francese di adozione semplice di maggiorenni\n\n\nche per quanto riguarda la madre degli adottandi, deceduta nel 1973, il suo diritto di esprimersi (da verificare anche in sede di delibazione: DTF 120 II 89 a metà) non si sarebbe trasmesso ad eventuali eredi nemmeno nel diritto svizzero (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 4 ad art. 265c CC);\nche nella fattispecie non si scorgono dunque motivi di rifiuto per violazione dell'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello formale (cpv. 2);\nche, ciò premesso, le adozioni straniere con effetti “essenzial-mente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciute in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv. 2 LDIP);\nche nel caso specifico l'adozione è esplicitamente designata come semplice (simple: doc. A, pag. 1), nel senso che – contrariamente a quanto prevede l'adozione piena (adoption plénière: art. 356 del Codice civile in: http://www.legifranche.gouv.fr) – essa crea un secondo rapporto di filiazione fra l'adottante e gli adottati, lasciando sussistere il rapporto di filiazione originario e i diritti che ne derivano (art. 364 del Codice civile francese; Bergmann/ Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, rubrica “Frankreich”, pag. 50 in alto);\nche in effetti, come conferma la decisione in rassegna (doc. A, pag. 2), l'adozione semplice non conferisce all'adottato e ai suoi discendenti la qualità di erede legittimario rispetto agli ascendenti dell'adottante (art. 368 cpv. 2 del Codice civile francese);\nche, contrariamente a quanto pretende l'istante, simile forma di adozione differisce sostanzialmente dall'adozione piena in Svizzera, dove è stata abrogata dal 1° aprile 1973 (art. 268 cpv. 1 vCC), per quanto ciò non ne impedisca il riconoscimento (I CCA, sentenze inc. 10.1998.36 del 15 giugno 1999; inc. 10.2006.1 del 3 luglio 2006 e inc. 10.2006.11 del 31 ottobre 2006);\nche in circostanze siffatte la sentenza francese va riconosciuta nel senso che crea fra gli adottati e l'adottante gli stessi legami di parentela, come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio, senza tuttavia sopprimere il rapporto di filiazione originale, diritti ereditari compresi;\nche a tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;\nche gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il riconoscimento di un'adozione non avendo valore litigioso;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la sentenza del 16 giugno 1998 con cui il Tribunal de Grande Instance d'Évreux ha pronunciato l'adozione semplice di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 da parte di IS 1 è riconosciuta e dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 350.–\nsono posti a carico dell'istante.\n|\n3. |\nIntimazione all' . |\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}