Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo della sentenza emessa il 17 dicembre 2009 con cui il Tribunale civile di Verbania dà atto che IS 1 rivendica la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito presso il rispettivo istituto di previdenza professionale fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e che IS 2 “acconsente e nulla oppone”, è riconosciuto e dichiarato esecutivo. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Gli atti della causa sono trasmessi d'ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni. 4. Intimazione alla lic.