Non spetta tuttavia a questa Camera decidere. Nel dubbio, conviene far seguire gli atti una volta ancora al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale accerterà se siano dati i presupposti per fissare la cifra esatta da trasferire a IS 1 e impartire alla Fondazione LPP __________ le indicazioni necessarie sul modo di procedere. Dovesse il Tribunale cantonale delle assicurazioni disconoscere le premesse dell'art. 142 cpv. 2 CC, ritornerà la documentazione agli istanti. 6. Gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico degli istanti, non essendovi alcun “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv.