Non appena tale decisione sia passata in giudicato, egli “rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC). Se il divorzio è pronunciato all'estero, il giudice competente è quello alla sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto (art. 73 cpv. 3 LPP; DTF 135 V 425). Spetterà poi a quel giudice, che nel Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 cpv. 1 LALPP, RL 6.4.8.1), definire le somme da trasferire e impartire al singolo istituto di previdenza le indicazioni necessarie sul modo di procedere.