1 CC). Il giudice comunica poi agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della sentenza di divorzio passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie per il trasferimento della somma concordata (art. 141 cpv. 2 CC). Di contro, ove i coniugi non si accordino in materia di previdenza, il giudice del divorzio fissa egli medesimo le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (art. 142 cpv. 1 CC). Non appena tale decisione sia passata in giudicato, egli “rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC).