Il caso specifico riserva se mai un problema d'altra natura. In Svizzera i coniugi che ai fini del divorzio si accordano in materia di previdenza professionale sulla divisione delle prestazioni d'uscita e sulle relative modalità d'esecuzione devono produrre al giudice, invero, un attestato in cui gli istituti di previdenza interessati confermano l'attuabilità della regolamentazione adottata dalle parti e l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni da ripartire (art. 141 cpv. 1 CC).