La sentenza deve quindi essere passata in giudicato (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) e non risultare manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero sostanziale (art. 27 cpv. 1 LDIP), ma anche formale (art. 27 cpv. 2 LDIP), nel senso che non dev'essere stata emessa in difetto di regolare citazione (lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (lett. b), o allorché tra le parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (lett.