I requisiti cui soggiacciono il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza italiana di divorzio riguardo a dispositivi in tema di previdenza professionale sono già stati esaminati da questa Camera nel precedente appena citato. In sintesi, la decisione va delibata se era data la competenza del tribunale che l'ha pronunciata (art. 25 lett. a LDIP), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario (art. 25 lett. b LDIP) e se non sussiste alcun “motivo di rifiuto” giusta l'art. 27 (art. 25 lett. c). La sentenza deve quindi essere passata in giudicato (art. 29 cpv.