{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2010-1_2010-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=105106&nX40_KEY=4921832&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fc6c1b92f2270c3d4c3558c0f079791a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2010 10.2010.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2010 10.2010.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2010 10.2010.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza estera di divorzio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:45:15", "Checksum": "b6b6bebb69dc2fd618e8b2c9e7092c35", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2010 10.2010.1\nRegesto:\nDelibazione di sentenza estera di divorzio\n\n\na) La competenza del tribunale dello Stato in cui la decisione di divorzio è stata pronunciata” è quella – generale – dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del giudizio (art. 26 lett. a LDIP), senza che si escludano per ciò le altre possibilità enunciate dall'art. 65 LDIP in materia del divorzio (sentenza inc. 10.2009.6 del 9 luglio 2009, consid. 3). Nella fattispecie entrambe le parti erano domiciliate, al momento del divorzio, in Italia (a __________ l'uno, __________ l'altra). La competenza del Tribunale civile di Verbania era quindi data, come sarebbe stata data – del resto – a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP, il quale prevede in materia di divorzio la competenza delle autorità dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.\nb) La sentenza da delibare è regolarmente passata in giudicato l'8 gennaio 2010, come attesta la stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale sull'ultimo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta per la delibazione. Quanto ai “motivi di rifiuto” dell'art. 27 LDIP (ordine pubblico), non se ne scorge alcuno. In definitiva soccorrono dunque le premesse per riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza con cui il Tribunale civile di Verbania ha dato atto che “la signora IS 1 chiede la liquidazione in proprio favore del 50% delle somme versate dal marito signor IS 2 alla Cassa pensione (cd. secondo pilastro) maturate fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e il signor IS 2 acconsente e nulla oppone”.\n5. Il caso specifico riserva se mai un problema d'altra natura. In Svizzera i coniugi che ai fini del divorzio si accordano in materia di previdenza professionale sulla divisione delle prestazioni\nd'uscita e sulle relative modalità d'esecuzione devono produrre al giudice, invero, un attestato in cui gli istituti di previdenza interessati confermano l'attuabilità della regolamentazione adottata dalle parti e l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni da ripartire (art. 141 cpv. 1 CC). Il giudice comunica poi agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della sentenza di divorzio passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie per il trasferimento della somma concordata (art. 141 cpv. 2 CC).\nDi contro, ove i coniugi non si accordino in materia di previdenza, il giudice del divorzio fissa egli medesimo le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (art. 142 cpv. 1 CC). Non appena tale decisione sia passata in giudicato, egli “rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del\n17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC). Se il divorzio è pronunciato all'estero, il giudice competente è quello alla sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto (art. 73 cpv. 3 LPP; DTF 135 V 425). Spetterà poi a quel giudice, che nel Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 cpv. 1 LALPP, RL 6.4.8.1), definire le somme da trasferire e impartire al singolo istituto di previdenza le indicazioni necessarie sul modo di procedere.\nIn concreto il Tribunale civile di Verbania ha “dato atto” che IS 1 rivendica la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito presso il rispettivo istituto di previdenza professionale dal giorno del matrimonio fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e che IS 2 nulla oppone. Non ha omologato però il riparto a metà della prestazione d'uscita, né ha accertato a quanto ammonti la somma concordata, né tanto meno ha impartito alla Fondazione LPP __________ la benché minima indicazione. V'è da domandarsi perciò come un dispositivo del genere possa essere tradotto in pratica. Nel precedente che questa Camera ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni con la citata sentenza inc. 10.2009.6 del\n9 luglio 2009 il Tribunale civile di Verbania aveva per lo meno “dato atto” che la moglie era abilitata a chiedere alla Fondazione LPP __________ “la liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito”. Simile autorizzazione potendosi assimilare in qualche modo a un dispositivo con cui il giudice del divorzio fissa egli medesimo le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (art. 142 cpv. 1 CC), questa Camera aveva fatto seguire gli atti della causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 142 cpv. 2 CC).\nNella fattispecie un'assimilazione nel senso testé accennato appare ardua. Non spetta tuttavia a questa Camera decidere. Nel dubbio, conviene far seguire gli atti una volta ancora al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale accerterà se siano dati i presupposti per fissare la cifra esatta da trasferire a IS 1 e impartire alla Fondazione LPP __________ le indicazioni necessarie sul modo di procedere. Dovesse il Tribunale cantonale delle assicurazioni disconoscere le premesse dell'art. 142 cpv. 2 CC, ritornerà la documentazione agli istanti.\n6. Gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico degli istanti, non essendovi alcun “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non bisogna trascurare tuttavia che la delibazione della sentenza in rassegna non basta perché la Fondazione LPP __________ esegua un qualsivoglia trasferimento di capitale. Inoltre gli istanti hanno adito questa Camera – invece di rivolgersi subito al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sopra, consid. 3) – su indicazione dalla __________ di __________ (doc. B: lettera del 25 gennaio 2010), rappresentante della Fondazione LPP __________. In via eccezionale appare equo così rinunciare a ogni prelievo."}