{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2010-1_2010-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=105106&nX40_KEY=4921832&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fc6c1b92f2270c3d4c3558c0f079791a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2010 10.2010.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2010 10.2010.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2010 10.2010.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza estera di divorzio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:45:15", "Checksum": "b6b6bebb69dc2fd618e8b2c9e7092c35", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2010 10.2010.1\nRegesto:\nDelibazione di sentenza estera di divorzio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretario: |\nAnnovazzi, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 aprile 2010 presentata da\n|\n|\nIS 1 , e IS 2 (patrocinati dalla lic. iurPA 1, PA 1)\n|\nrelativa alla sentenza del 17 dicembre 2009 con cui il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Cannobio il 3 maggio 1975;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 17 dicembre 2009 il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ il 3 maggio 1975 da IS 2 (1957) e IS 1 (1955), cittadini italiani, “dando atto” nel dispositivo che:\nLa signora IS 1 chiede la liquidazione in proprio favore del 50% delle somme versate dal marito signor IS 2 alla Cassa pensione (cd. secondo pilastro) maturate fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e il signor IS 2 acconsente e nulla oppone.\nTale sentenza è passata in giudicato l'8 gennaio 2010.\nB. Il 19 aprile 2010 IS 1 e IS 2 hanno introdotto un'istanza di delibazione alla Camera civile di appello perché la sentenza emanata dal Tribunale civile di Verbania sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. A sostegno della richiesta essi hanno prodotto una lettera del 25 gennaio 2010 in cui la __________ di __________ comunicava ad IS 2, in rappresentanza della Fondazione LPP __________ di __________, che la prestazione d'uscita da lui conseguita dal giorno del matrimonio fino all'8 gennaio 2010 (passaggio in giudicato del divorzio) ammonta a fr. 115 271.–, che la sentenza italiana andava fatta delibare da questa Camera e che “per poter procedere al pagamento, il giudice dovrà indicare il montante esatto da versare espresso in franchi, nonché le istruzioni necessarie per poter effettuare il trasferimento del capitale”.\nC. L'introduzione di un'istanza comune di delibazione da parte degli ex coniugi rende superfluo indire un'udienza per il contraddittorio in appello. Giovi dar corso senza indugio, pertanto, all'emanazione del giudizio.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).\n2. Gli istanti si rivolgono a questa Camera perché sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera “la sentenza di divorzio”, ma in realtà mirano a far delibare – come risulta dal loro memoriale – una conseguenza specifica legata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: il dispositivo con cui il Tribunale civile di Verbania ha dato atto che “la signora IS 1 chiede la liquidazione in proprio favore del 50% delle somme versate dal marito signor IS 2 alla Cassa pensione (cd. secondo pilastro) maturate fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e il signor IS 2 acconsente e nulla oppone”. Gli altri dispositivi della sentenza, del resto, non hanno alcun nesso diretto né indiretto con la Svizzera. Non entrano quindi in linea di conto ai fini della delibazione.\n3. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, dovendosi delibare una sentenza estera di divorzio riguardo a questioni di “secondo pilastro”, il “giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” procede egli medesimo al riconoscimento della sentenza in via pregiudiziale (sentenza inc. 10.2009.6 del 9 luglio 2009, consid. 7 con riferimento a Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Paquier/Paquier [curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 219 in alto, nota 110 con rinvio agli art. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano). Le parti avendo chiesto in concreto un formale giudizio di exequatur in virtù degli art. 511 cpv. 1 CPC, occorre nondimeno statuire al proposito.\n4. I requisiti cui soggiacciono il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza italiana di divorzio riguardo a dispositivi in tema di previdenza professionale sono già stati esaminati da questa Camera nel precedente appena citato. In sintesi, la decisione va delibata se era data la competenza del tribunale che l'ha pronunciata (art. 25 lett. a LDIP), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario (art. 25 lett. b LDIP) e se non sussiste alcun “motivo di rifiuto” giusta l'art. 27 (art. 25 lett. c). La sentenza deve quindi essere passata in giudicato (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) e non risultare manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero sostanziale (art. 27 cpv. 1 LDIP), ma anche formale (art. 27 cpv. 2 LDIP), nel senso che non dev'essere stata emessa in difetto di regolare citazione (lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (lett. b), o allorché tra le parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (lett. c)."}