Si impone per converso la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 142 cpv. 3 CC), unico abilitato a fissare la cifra esatta da trasferire all'istante e a impartire alla Fondazione LPP CO 2 le indicazioni necessarie sul modo di procedere. 9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), il valore litigioso superando verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (la metà prestazione di fr.