1 LALPP, RL 6.4.8.1). Avesse quest'ultimo proceduto alla delibazione in via pregiudiziale, conformemente al diritto federale, all'istante non sarebbero derivati costi. Non รจ il caso di prelevarne dunque in esito all'attuale giudizio. Si impone per converso la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 142 cpv. 3 CC), unico abilitato a fissare la cifra esatta da trasferire all'istante e a impartire alla Fondazione LPP CO 2 le indicazioni necessarie sul modo di procedere.