5.3.3 e 5.3.4). Qualora la sentenza di divorzio sia pronunciata da un'autorità estera, il “giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” procede egli medesimo al riconoscimento della sentenza in via pregiudiziale (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Paquier/Paquier [curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 219 in alto, nota 110 con rinvio agli art. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano). 8. Nel Cantone Ticino il “giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LALPP, RL 6.4.8.1).