Ove si limiti a fissare le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (come nella fattispecie), il giudice del divorzio deve rimettere la causa d'ufficio, non appena tale riparto abbia acquisito carattere definitivo, al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142 cpv. 2 CC). Spetterà poi a quest'ultimo definire le somme da trasferire e impartire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie sul modo di procedere (SJ 129/2007 I 540 consid. 5.3.3 e 5.3.4).