B), il giudice del divorzio deve comunicare agli istituti di previdenza professionale non solo “le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono”, ma anche “le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata” (art. 141 cpv. 2 CC). Ove si limiti a fissare le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (come nella fattispecie), il giudice del divorzio deve rimettere la causa d'ufficio, non appena tale riparto abbia acquisito carattere definitivo, al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142 cpv.