Gli oneri dell'odierno giudizio andrebbero a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non si deve trascurare tuttavia che nel caso specifico la delibazione della sentenza estera non basta perché la Fondazione LPP CO 2 esegua il divisato trasferimento di capitale. Come la CO 3 ha accennato nella lettera del 18 marzo 2009 a CO 1 (sopra, lett. B), il giudice del divorzio deve comunicare agli istituti di previdenza professionale non solo “le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono”, ma anche “le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata” (art. 141 cpv.