Ora, nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie, il che esime dall'analizzare i motivi che disciplinano la delibazione in virtù della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, alla quale si fa capo solo – come si è spiegato (consid. 4 in fine) – qualora la sentenza estera non possa essere delibata conformemente al diritto interno.