a LDIP), la violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero come il diritto d'essere sentito (art. cpv. 2 lett. b LDIP), il rispetto di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Ora, nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie, il che esime dall'analizzare i motivi che disciplinano la delibazione in virtù della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, alla quale si fa capo solo – come si è spiegato (consid.