, n. 35 ad art. 65 LDIP). 4. Non applicabile agli effetti del divorzio è, per contro, la Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), la quale non concerne “i provvedimenti o le condanne accessori pronunciati nella decisione di divorzio o di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario” (art. 1 cpv. 2). Tutt'al più può tornare applicabile nella fattispecie, ove risulti più favorevole alla delibazione rispetto agli art. 26 lett. a e 65 LDIP, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541).