mentre per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale l'art. 58 cpv. 2 LDIP rinvia chiaramente all'art. 65, per quel che è di altre conseguenze la situazione non è esplicita (Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 7 ad art. 65). In materia di previdenza professionale, ad ogni modo, la dottrina reputa che la “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” è quella – generale – dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP), senza escludere per ciò soltanto le altre possibilità enunciate dall'art. 65 LDIP (Bopp, op. cit., n. 35 ad art. 65 LDIP).