a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c). 3. La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata” la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in materia di divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. Più delicata è la questione relativa agli effetti del divorzio: mentre per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale l'art. 58 cpv.