{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2009-6_2009-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101738&nX40_KEY=4711571&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a4e687b0d9797de1cceaf2f471267dfe"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2009.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del \"secondo pilastro\" maturato da un coniuge"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:41:53", "Checksum": "47c41acfde896020ff60f226eaa74e6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6\nRegesto:\nDelibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del \"secondo pilastro\" maturato da un coniuge\n\n\n9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), il valore litigioso superando verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (la metà prestazione di fr. 24 561.45 evocata dalla CO 3 nella lettera del 18 marzo 2009 risale al 31 dicembre 2005, mentre il divorzio è stato pronunciato il 18 dicembre 2008 ed è passato in giudicato il 15 maggio 2009, allorché la prestazione di libero passaggio accumulata da CO 1 raggiungeva almeno fr. 66 210.–).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo della sentenza emessa il 18 dicembre 2008 con cui il Tribunale civile di Verbania dà atto “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS 1 di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito” è riconosciuto e dichiarato esecutivo.\n2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.\n3. Il fascicolo della causa è trasmesso d'ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.\n4. Intimazione:\nComunicazione alla , .\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}