{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2009-6_2009-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101738&nX40_KEY=4933435&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a4e687b0d9797de1cceaf2f471267dfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del \"secondo pilastro\" maturato da un coniuge"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:34:02", "Checksum": "3ea36e4d3e569d5e5bfd457ac73e010b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6\nRegesto:\nDelibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del \"secondo pilastro\" maturato da un coniuge\n\n\n4. Non applicabile agli effetti del divorzio è, per contro, la Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), la quale non concerne “i provvedimenti o le condanne accessori pronunciati nella decisione di divorzio o di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario” (art. 1 cpv. 2). Tutt'al più può tornare applicabile nella fattispecie, ove risulti più favorevole alla delibazione rispetto agli art. 26 lett. a e 65 LDIP, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541). Sull'esigenza si tornerà, se mai, in appresso.\n5. La conseguenza del divorzio omologata dal Tribunale civile di Verbania concerne, nel caso specifico, il riparto della prestazione d'uscita maturata da CO 1 in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (Fondazione LPP CO 2). Al momento del divorzio entrambe le parti erano domiciliate a __________, dove risiedono tuttora. La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” era quindi data (art. 26 lett. a LDIP), come sarebbe data – del resto – a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP, il quale prevede la competenza delle autorità dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. Per il resto, la sentenza da delibare è regolarmente passata in giudicato il 15 maggio 2009, come attesta la stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale sull'esemplare della sentenza prodotta dall'istante il 4 maggio 2009 a questa Camera.\n6. Ciò posto, rimane da verificare che alla delibazione non ostino – per ipotesi (sopra, consid. 2) – una manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), il difetto di una regolare citazione in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), la violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero come il diritto d'essere sentito (art. cpv. 2 lett. b LDIP), il rispetto di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Ora, nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie, il che esime dall'analizzare i motivi che disciplinano la delibazione in virtù della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, alla quale si fa capo solo – come si è spiegato (consid. 4 in fine) – qualora la sentenza estera non possa essere delibata conformemente al diritto interno. In definitiva soccorrono dunque i requisiti per riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza con cui il Tribunale di Verbania ha dato atto “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS 1 di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito”.\n7. Gli oneri dell'odierno giudizio andrebbero a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non si deve trascurare tuttavia che nel caso specifico la delibazione della sentenza estera non basta perché la Fondazione LPP CO 2 esegua il divisato trasferimento di capitale. Come la CO 3 ha accennato nella lettera del 18 marzo 2009 a CO 1 (sopra, lett. B), il giudice del divorzio deve comunicare agli istituti di previdenza professionale non solo “le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono”, ma anche “le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata” (art. 141 cpv. 2 CC). Ove si limiti a fissare le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (come nella fattispecie), il giudice del divorzio deve rimettere la causa d'ufficio, non appena tale riparto abbia acquisito carattere definitivo, al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142 cpv. 2 CC). Spetterà poi a quest'ultimo definire le somme da trasferire e impartire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie sul modo di procedere (SJ 129/2007 I 540 consid. 5.3.3 e 5.3.4). Qualora la sentenza di divorzio sia pronunciata da un'autorità\nestera, il “giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” procede egli medesimo al riconoscimento della sentenza in via pregiudiziale (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Paquier/Paquier [curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 219 in alto, nota 110 con rinvio agli art. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).\n8. Nel Cantone Ticino il “giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LALPP, RL 6.4.8.1). Avesse quest'ultimo proceduto alla delibazione in via pregiudiziale, conformemente al diritto federale, all'istante non sarebbero derivati costi. Non è il caso di prelevarne dunque in esito all'attuale giudizio. Si impone per converso la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 142 cpv. 3 CC), unico abilitato a fissare la cifra esatta da trasferire all'istante e a impartire alla Fondazione LPP CO 2 le indicazioni necessarie sul modo di procedere."}