{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2009-6_2009-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101738&nX40_KEY=4933435&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a4e687b0d9797de1cceaf2f471267dfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del \"secondo pilastro\" maturato da un coniuge"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:34:02", "Checksum": "3ea36e4d3e569d5e5bfd457ac73e010b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6\nRegesto:\nDelibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del \"secondo pilastro\" maturato da un coniuge\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretario: |\nAnnovazzi, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 1° aprile 2009 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\nrelativa alla sentenza del 18 dicembre 2008 con cui il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto a __________ l'11 ottobre 1986 con\n|\n|\nCO 1 ; |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 18 dicembre 2008 il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ l'11 ottobre 1986 da CO 1 (1964) e IS 1 (1968), cittadini italiani, omologando le conclusioni comuni formulate dalle parti sugli effetti del divorzio. Nelle stesse i coniugi si davano atto di nulla pretendere l'uno dall'altro; CO 1 si impegnava inoltre a riconoscere alla moglie il 50% della prestazione d'uscita da lui maturata per la durata del matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale (la Fondazione LPP CO 2, __________), accettando che IS 1 riscuotesse direttamente la somma. Il Tribunale civile di Verbania ha dato atto così “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS 1 di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito”. Tale sentenza è passata in giudicato il 15 maggio 2009.\nB. Nel frattempo, il 1° aprile 2009, IS 1 ha introdotto un'istanza di delibazione alla Camera civile di appello, così sollecitata dal marito, che il 18 marzo 2009 si era visto invitare dalla CO 3, rappresentante della Fondazione LPP CO 2 cui egli si era rivolto per far riversare l'indennità all'ex moglie, affinché la pattuizione omologata dal Tribunale civile di Verbania fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Nella sua lettera la CO 3 precisava altresì che per eseguire il trasferimento di capitale le sarebbe occorsa l'indicazione precisa, da parte del giudice, della cifra da riversare con le istruzioni necessarie sul modo di procedere. Esaminata l'istanza di delibazione, il presidente di questa Camera ha fissato il 21 aprile 2009 ad IS 1 un termine di 30 giorni per produrre un'attestazione del Tribunale di Verbania che certificasse il passaggio in giudicato della sentenza (ovvero che la sentenza non fosse stata impugnata con un rimedio giuridico ordinario o fosse definitiva), come pure una dichiarazione in cui l'ex marito dichiarasse di non opporsi alla delibazione.\nC. L'istante ha ottemperato alla richiesta, inviando il 4 giugno 2009 un esemplare della sentenza di divorzio munita dell'attestazione del passaggio in giudicato e una dichiarazione del 4 maggio 2009 in cui CO 1 confermava di non opporsi alla delibazione. Ciò rende superfluo indire un'udienza per il contraddittorio davanti a questa Camera e permette di emanare il giudizio senza indugio.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).\n2. L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).\n3. La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata” la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in materia di divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. Più delicata è la questione relativa agli effetti del divorzio: mentre per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale l'art. 58 cpv. 2 LDIP rinvia chiaramente all'art. 65, per quel che è di altre conseguenze la situazione non è esplicita (Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 7 ad art. 65). In materia di previdenza professionale, ad ogni modo, la dottrina reputa che la “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” è quella – generale – dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP), senza escludere per ciò soltanto le altre possibilità enunciate dall'art. 65 LDIP (Bopp, op. cit., n. 35 ad art. 65 LDIP)."}