La risposta è negativa, per lo meno nell'ipotesi in cui i coniugi (o ex coniugi) siano entrambi domiciliati all'estero. In tal caso, per vero, i tribunali o le autorità svizzeri non sono competenti per pronunciare trattenute di stipendio, né secondo l'art. 46 LDIP né secondo l'art. 7 della predetta Convenzione dell'Aia, salvo incondizionata costituzione in giudizio del debitore. Il coniuge creditore dovendo far capo a tribunali o autorità esteri, il datore di lavoro non può pretendere dunque che l'ordine di trattenuta sia – cumulativamente – pronunciato nello Stato del suo domicilio o della sua dimora abituale (art. 149 cpv.