Una trattenuta di stipendio costituisce – come si è spiegato (consid. 2) – un'ingiunzione diretta al debitore del contributo alimentare, ma anche al terzo cui incombe di corrispondere l'equivalente del contributo in sostituzione del debitore. In condizioni del genere ci si può domandare se per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo anche nei confronti del terzo, l'ordine non debba emanare cumulativamente da un'autorità “competente” secondo il rapporto giuridico che intercorre fra il debitore e il terzo (cfr. Schwander, op. cit., n. 19 in fine ad art. 177 CC). La risposta è negativa, per lo meno nell'ipotesi in cui i coniugi (o ex coniugi) siano entrambi domiciliati all'estero.