In concreto l'ordine emana senza dubbio da un'autorità competente, al punto da soddisfare non una, ma tutte e tre le condizioni alternative previste dall'art. 7 (debitore o creditore con dimora abituale nello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, debitore o creditore cittadino dello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, convenuto che ha accettato anche solo tacitamente la competenza del tribunale giudicante). L'ordine non è stato impugnato del resto con un ricorso ordinario nello Stato d'origine, il cancelliere C1 della Corte d'appello di Milano avendo attestato l'11 febbraio 2009 che “presso questo Ufficio [ruolo generale affari contenziosi civili]