Quanto all'ordine giudiziale, esso è senz'altro una “decisione” nel senso dell'art. 4 cpv. 1 della nota Convenzione, la quale ritiene tali – del resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv. 2). Poco importa di conseguenza che l'ordine giudiziale possa essere modificato in ogni tempo. Il primo requisito posto dalla Convenzione risulta così adempiuto. 5. Nelle circostanze descritte occorre esaminare se la decisione “è stata resa da un'autorità considerata competente giusta gli articoli 7 o 8” (art. 4 cpv. 1 n. 1 della Convenzione) e “se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine” (art. 4 cpv.