4. Nella fattispecie il problema è di sapere, ciò premesso, se l'ordine giudiziale di pagamento emanato il 1° ottobre 2008 dal Tribunale di Como (art. 156 comma 6 del Codice civile italiano) possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in virtù della predetta Convenzione dell'Aia, subordinatamente – nella misura in cui questa nulla disponesse di più favorevole – in virtù della legge federale sul diritto internazionale privato, l'exequatur disposto dalla Convenzione di Lugano dovendo essere chiesto se mai al Pretore (art. 513b cpv. 1 CPC). Quanto all'ordine giudiziale, esso è senz'altro una “decisione” nel senso dell'art. 4 cpv.