la Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la già citata Convenzione di Lugano (“Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe ratificate anche dall'Italia. Nessuno dei due trattati prevale, nel senso che la decisione emanata nello Stato firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i presupposti dell'una e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC).