1 CPC combinato con l'art. 29 LDIP). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC), riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (art. 511 cpv. 3 CPC). Trattandosi di delibare una trattenuta di stipendio, in particolare, Schwander raccomanda che sia sentito anche il terzo cui è destinato l'ordine (Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 177). Il datore di lavoro del convenuto è stato invitato pertanto a presenziare alla discussione indetta dalla Camera.