Ritenuto in fatto: A. Con sentenza del 7 aprile 2008 il Tribunale di Como ha sciolto il matrimonio contratto a __________ il 14 luglio 1988 da CV 1 e IS 1, separati dal 24 maggio 1999, e ha condannato il primo a versare alla seconda un contributo alimentare anticipato di € 450.00 mensili per il figlio F__________ a lei affidato, oltre al 50% delle “spese straordinarie mediche e scolastiche, nonché sportive, purché previamente concordate”. Tale sentenza è passata in giudicato. B. Quello stesso anno IS