{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-05-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2009-4_2009-05-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101343&nX40_KEY=4933436&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea899fb1cd49adb28549fbcc06f66e1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.2009 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.2009 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.2009 10.2009.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di una trattenuta di stipendio italiana in materia di contributi alimentari per il figlio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:52:27", "Checksum": "c6ccda126a02564a51eaf8ca0b3c7c69", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.2009 10.2009.4\nRegesto:\nDelibazione di una trattenuta di stipendio italiana in materia di contributi alimentari per il figlio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 marzo 2009 presentata da\n|\n|\nIS 1,\n|\nriguardante l'ordine giudiziale di pagamento emanato il 1° ottobre 2008 dal Tribunale di Como (divorzio: contributi alimentari per il figlio) nella procedura che ha opposto l'istante a\n|\n|\nCV 1, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nper ottenere una trattenuta di stipendio nei confronti del\n__________, ;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 7 aprile 2008 il Tribunale di Como ha sciolto il matrimonio contratto a __________ il 14 luglio 1988 da CV 1 e IS 1, separati dal 24 maggio 1999, e ha condannato il primo a versare alla seconda un contributo alimentare anticipato di € 450.00 mensili per il figlio F__________ a lei affidato, oltre al 50% delle “spese straordinarie mediche e scolastiche, nonché sportive, purché previamente concordate”. Tale sentenza è passata in giudicato.\nB. Quello stesso anno IS 1 si è rivolta al Tribunale di Como, chiedendo di ordinare al __________, per cui l'ex marito lavora, di trattenere dallo stipendio di lui la somma di € 450.00 mensili e di riversarla a lei in favore del figlio. Il contraddittorio si è tenuto il 30 settembre 2008. Statuendo l'indomani, il Tribunale di Como ha accertato che il resistente non aveva adempiuto “se non in minima parte” l'obbligo di mantenimento nei confronti del minorenne e ha ordinato al __________ “di versare direttamente a IS 1 la somma di € 450.00 mensili, rivalutabili secondo indici Istat a far tempo dal maggio 2009, da detrarsi dalla retribuzione mensile da erogarsi a CV 1 a far tempo dalla mensilità di ottobre 2008”. L'ordine non è stato oggetto di impugnazione.\nC. Il 18 marzo 2009 IS 1 ha adito questa Camera con un'istanza “nei confronti della spett. __________” per ottenere la delibazione della trattenuta di stipendio. All'udienza del 12 maggio 2009, cui sono stati citati l'istante, CV 1 e il __________, sono comparsi soltanto il patrocinatore di IS 1 e una rappresentante del __________. Il primo ha confermato l'istanza, la seconda ha proposto di respingerla per quanto concerne l'azienda.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC combinato con l'art. 29 LDIP). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC), riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (art. 511 cpv. 3 CPC). Trattandosi di delibare una trattenuta di stipendio, in particolare, Schwander raccomanda che sia sentito anche il terzo cui è destinato l'ordine (Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 177). Il datore di lavoro del convenuto è stato invitato pertanto a presenziare alla discussione indetta dalla Camera.\n2. Davanti alla Camera il __________ ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che in concreto\nl'istanza di delibazione andava diretta solo contro CV 1. In realtà una trattenuta di stipendio tocca nella stessa misura il debitore del contributo alimentare e il terzo (Schwander, op. cit., n. 16 ad art. 177 CC). Per tale motivo la Camera ha invitato al contraddittorio sulla delibazione sia CV 1 sia il __________. In una procedura risalente al 2005 questa Camera aveva rinunciato a convocare il datore di lavoro del debitore con l'argomento che, di regola, i datori di lavoro non sono sentiti nemmeno dal giudice svizzero chiamato ad applicare gli art. 132, 177 o 291 CC (I CCA, sentenza inc. 10.2005.16 del 10 novembre 2005, pag. 4). Riconsiderata l'opinione di Schwander, essa ha ritenuto nondimeno di concedere al terzo il diritto di esprimersi almeno sulla delibazione. Nella misura in cui si reputa estraneo alla procedura, di conseguenza, il __________ cade in errore e a torto esso propone di respingere l'istanza nei suoi confronti."}