1 combinato con l'art. 77 cpv. 3 CPC); considerato che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, l'istanza non avendo ancora formato oggetto di intimazione; osservato inoltre che nella fattispecie non si pone problema di ripetibili, proprio perché l'istanza non è ancora stata notificata alla controparte; in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 CPC, decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. Il procedimento di delibazione è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione all'PA 1, .