Riportare al 2010 un procedimento giudiziario sulla scorta di motivazioni tanto labili non sarebbe serio. Ne segue che in concreto IS 1 non può presumersi “desistente”, avendo egli in qualche modo reagito all'ordinanza del 4 novembre 2009, ma che la sua istanza va dichiarata irricevibile per non poter essere notificata alla convenuta. Il presente giudizio di non entrata in materia lascia intatta la possibilità, per l'interessato, di reintrodurre l'istanza al momento in cui sarà in grado di rispettarne i presupposti formali. In definitiva egli non subisce dunque alcun pregiudizio giuridico.