Una dilazione del termine nelle circostanze illustrate non può entrare in linea di conto. A parte il fatto che una richiesta di proroga dev'essere corredata “delle necessarie prove”, mentre l'istante non rende verosimile il benché minimo sforzo intrapreso fra l'agosto del 2009 (quando è stato invitato la prima volta a indicare il recapito esatto della convenuta) e il novembre successivo né per procurarsi il ragguaglio necessario né per tradurre l'istanza di delibazione in serbo, la protrazione di un termine si giustifica solo “per motivi rilevanti” (art. 130 cpv. 2 prima frase CPC).