Sia come sia, il giudice delegato ha concesso all'istante, il 4 novembre 2009, un ulteriore termine di 30 giorni per specificare l'indirizzo preciso di CO 1 all'estero (ai fini della notifica in via di commissione rogatoria internazionale) e per tradurre in serbo l'istanza di delibazione o, in alternativa, per presentare una dichiarazione in cui la convenuta aderisse con firma autenticata all'istanza di delibazione. IS 1 è stato esplicitamente avvertito inoltre che il decorso infruttuoso del termine sarebbe stato interpretato come desistenza, ma ch'egli avrebbe avuto la possibilità di chiedere nuovamente la delibazione ove fosse stato in grado più tardi di adempierne i requisiti.