Nelle condizioni descritte v'è da domandarsi se l'istanza di delibazione (del 23 luglio o del 25 agosto 2009, poco importa) non andasse dichiarata già a quel momento irricevibile per impossibilità di notifica alla convenuta. Sia come sia, il giudice delegato ha concesso all'istante, il 4 novembre 2009, un ulteriore termine di 30 giorni per specificare l'indirizzo preciso di CO 1 all'estero (ai fini della notifica in via di commissione rogatoria internazionale) e per tradurre in serbo l'istanza di delibazione o, in alternativa, per presentare una dichiarazione in cui la convenuta aderisse con firma autenticata all'istanza di delibazione.