2. La procedura volta al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze estere è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). L'istanza va quindi notificata alla controparte e il giudice deve indire un'udienza “entro breve termine” per la discussione (art. 363 CPC). Ove ravvisi nell'istanza un difetto formale che può essere sanato con sollecitudine, il giudice assegna alla parte un “breve termine” per rimediare (art. 99 cpv. 3 CPC per analogia).