Considerando in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). Una sentenza di divorzio va riconosciuta se è stata pronunciata o sia riconosciuta nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (art. 65 cpv. 1 LDIP). Per il resto valgono le norme generali sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere figuranti agli art. 25 segg. LDIP, fatti salvi eventuali disposti più favorevoli alla delibazione contenuti in trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP).