C. L'istante non ha reagito all'ordinanza, ma il 25 agosto 2009 ha introdotto una nuova richiesta di delibazione (identica alla precedente), indicando una volta ancora che la convenuta risiede a L. Con ordinanza del 4 novembre 2009 il giudice delegato ha impartito così all'istante un termine di 30 giorni per comunicare l'indirizzo preciso della convenuta ai fini della notifica in via di commissione rogatoria internazionale e per tradurre in serbo l'istanza di delibazione o, in alternativa, per presentare una dichiarazione in cui CO 1 aderisse con firma autenticata all'istanza di delibazione.