Con ordinanza del 7 agosto 2009 il giudice delegato ha annullato così la citazione all'udienza e ha fissato a IS 1 un termine di dieci giorni per comunicare se mantenesse l'istanza di delibazione. In caso affermativo egli ha precisato che sarebbe occorso l'indirizzo preciso della convenuta (rientrata in patria), la traduzione in serbo dell'istanza e il versamento di un secondo anticipo destinato a coprire le spese di traduzione della futura sentenza, a meno che CO 1 dichiarasse – con firma autenticata – di aderire all'istanza. C.