{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-12-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2009-14_2009-12-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103726&nX40_KEY=4921846&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c7dfaf610230c06caaa2fd4cd6055437"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2009 10.2009.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2009 10.2009.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2009 10.2009.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza straniera in materia di divorzio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:03:16", "Checksum": "2b88ffe0a4301433c27c121affe93c7a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2009 10.2009.14\nRegesto:\nDelibazione di sentenza straniera in materia di divorzio\n\n\n3. Nelle condizioni descritte v'è da domandarsi se l'istanza di delibazione (del 23 luglio o del 25 agosto 2009, poco importa) non andasse dichiarata già a quel momento irricevibile per impossibilità di notifica alla convenuta. Sia come sia, il giudice delegato ha concesso all'istante, il 4 novembre 2009, un ulteriore termine di 30 giorni per specificare l'indirizzo preciso di CO 1 all'estero (ai fini della notifica in via di commissione rogatoria internazionale) e per tradurre in serbo l'istanza di delibazione o, in alternativa, per presentare una dichiarazione in cui la convenuta aderisse con firma autenticata all'istanza di delibazione. IS 1 è stato esplicitamente avvertito inoltre che il decorso infruttuoso del termine sarebbe stato interpretato come desistenza, ma ch'egli avrebbe avuto la possibilità di chiedere nuovamente la delibazione ove fosse stato in grado più tardi di adempierne i requisiti. Tutto quanto egli ha fatto è postulare una proroga del termine fino alla metà di gennaio del 2010.\n4. Una dilazione del termine nelle circostanze illustrate non può entrare in linea di conto. A parte il fatto che una richiesta di proroga dev'essere corredata “delle necessarie prove”, mentre l'istante non rende verosimile il benché minimo sforzo intrapreso fra l'agosto del 2009 (quando è stato invitato la prima volta a indicare il recapito esatto della convenuta) e il novembre successivo né per procurarsi il ragguaglio necessario né per tradurre l'istanza di delibazione in serbo, la protrazione di un termine si giustifica solo “per motivi rilevanti” (art. 130 cpv. 2 prima frase CPC). In concreto l'istante si limita a confidare nella possibilità di incontrare l'ex moglie durante le vacanze di Natale per cercare “di discutere con lei e di farsi dare l'informazione richiesta”. Si tratta di assicurazioni talmente vaghe da apparire prive di rilevanti probabilità di successo già a prima vista, CO 1 avendo già rifiutato una volta – secondo quanto scrive l'interessato – di rendere noto il suo recapito. Riportare al 2010 un procedimento giudiziario sulla scorta di motivazioni tanto labili non sarebbe serio. Ne segue che in concreto IS 1 non può presumersi “desistente”, avendo egli in qualche modo reagito all'ordinanza del 4 novembre 2009, ma che la sua istanza va dichiarata irricevibile per non poter essere notificata alla convenuta. Il presente giudizio di non entrata in materia lascia intatta la possibilità, per l'interessato, di reintrodurre l'istanza al momento in cui sarà in grado di rispettarne i presupposti formali. In definitiva egli non subisce dunque alcun pregiudizio giuridico.\n5. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che l'istanza di delibazione non manca di destare interrogativi per quanto riguarda la sua portata pratica. IS 1 non si limita infatti a postulare la delibazione del dispositivo n. 1 con cui il tribunale serbo ha sciolto il matrimonio per divorzio (il che può presumersi di qualche interesse, seppure egli risieda in Serbia), ma chiede altrettanto per quel che è del dispositivo n. 2 (affidamento a sé del figlio I__________, nato il 5 luglio 2001), del dispositivo n. 3 (contributo alimentare di 8000 dinari mensili dovuto dalla madre al figlio), del dispositivo n. 4 (diritto di visita materno) e del dispositivo n. 5 (spese del giudizio). Mal si comprende tuttavia che interesse concreto e attuale egli abbia a ottenere la delibazione di pronunciati simili. Per di più, la delibazione dei dispositivi n. 2 e 4 non soggiace necessariamente – come crede l'istante – agli stessi requisiti che disciplinano la delibazione del dispositivo n. 1 (v. anzi Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 7 in fine ad art. 65), mentre i dispositivi n. 3 e 5 vertono su condanne a pagamenti in denaro, sicché il loro riconoscimento deve avvenire “ad opera del giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). Prima di introdurre una nuova istanza di delibazione è opportuno pertanto che\nIS 1 rifletta a tali problemi.\n6. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, l'istanza non avendo formato oggetto di intimazione alla controparte.\n7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nella fattispecie tale possibilità è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), l'istanza di delibazione concernendo non solo il riconoscimento e l'esecuzione di pronunciati esteri aventi natura pecuniaria, ma anche lo scioglimento stesso del matrimonio.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. La richiesta intesa alla proroga del termine assegnato all'istante con ordinanza del 4 novembre 2009 è respinta.\n2. L’istanza di delibazione è irricevibile.\n3. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n4. Intimazione all' .\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario\nRimedi giuridici"}