{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-12-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2009-14_2009-12-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103726&nX40_KEY=4921846&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c7dfaf610230c06caaa2fd4cd6055437"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2009 10.2009.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2009 10.2009.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2009 10.2009.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza straniera in materia di divorzio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:03:16", "Checksum": "2b88ffe0a4301433c27c121affe93c7a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2009 10.2009.14\nRegesto:\nDelibazione di sentenza straniera in materia di divorzio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretario: |\nPontarolo, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 luglio 2009 presentata da\n|\n|\nIS 1, () (patrocinato dall'. , )\n|\n|\n|\n|\nper ottenere che sia riconosciuta e dichiarata esecutiva la senten-za del 31 ottobre 2008 con cui il Tribunale comunale di Požarevac (Serbia) ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato a il 9 giugno 2002 tra lui e |\n|\n|\n|\nCO 1, nata , già in L; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 23 luglio 2009 IS 1 (1977) ha presentato un'istanza al Tribunale d'appello perché sia riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza del 31 ottobre 2008 con cui il Tribunale comunale di Požarevac (Serbia) ha sciolto per divorzio il matrimonio da lui contratto a __________ il 9 giugno 2002 con CO 1 (1985), affidandogli il figlio I__________ (nato il 5 luglio 2001), condannando la moglie a versare per il figlio un contributo alimentare di 8000 dinari mensili dal 1° novembre 2008 e disciplinando il diritto di visita di lei. L'istanza di delibazione è stata intimata il 27 luglio 2009, insieme con la citazione a un'udienza prevista per il 12 agosto 2009 alle ore 14.30 davanti alla Camera civile di appello, alla legale di CO 1 indicata dall'istante. La legale ha comunicato tuttavia alla Camera, il 28 luglio 2009, di non poter patrocinare CO 1, non essendo riuscita a mettersi in relazione con lei.\nB. Il giudice delegato ha ripetuto l'intimazione dell'atto il 30 luglio 2009, indirizzando il plico postale personalmente alla convenuta in via __________ a L, ma l'invio è tornato al Tribunale d'appello siccome a quel recapito la destinataria risultava irreperibile. Con ordinanza del 7 agosto 2009 il giudice delegato ha annullato così la citazione all'udienza e ha fissato a IS 1 un termine di dieci giorni per comunicare se mantenesse l'istanza di delibazione. In caso affermativo egli ha precisato che sarebbe occorso l'indirizzo preciso della convenuta (rientrata in patria), la traduzione in serbo dell'istanza e il versamento di un secondo anticipo destinato a coprire le spese di traduzione della futura sentenza, a meno che CO 1 dichiarasse – con firma autenticata – di aderire all'istanza.\nC. L'istante non ha reagito all'ordinanza, ma il 25 agosto 2009 ha introdotto una nuova richiesta di delibazione (identica alla precedente), indicando una volta ancora che la convenuta risiede a L. Con ordinanza del 4 novembre 2009 il giudice delegato ha impartito così all'istante un termine di 30 giorni per comunicare l'indirizzo preciso della convenuta ai fini della notifica in via di commissione rogatoria internazionale e per tradurre in serbo\nl'istanza di delibazione o, in alternativa, per presentare una dichiarazione in cui CO 1 aderisse con firma autenticata all'istanza di delibazione. L'istante è stato avvertito che il decorso infruttuoso del termine sarebbe stato interpretato come desistenza, ma ch'egli avrebbe avuto la possibilità di ripresentare l'istanza in ogni tempo ove fosse stato in grado di adempiere più tardi le condizioni poste.\nD. Il 27 novembre 2009 l'istante ha scritto a questa Camera una lettera in cui afferma di avere tentato ripetutamente di interpellare l'ex moglie, riuscendo a parlarle una sola volta, ma senza ottenere il suo indirizzo. Nella lettera egli si ripropone di incontrare CO 1 “durante le prossime ferie di Natale” al fine di farsi comunicare il recapito esatto. Onde la richiesta di prorogare il termine di 30 giorni fissato nell'ordinanza del 4 novembre 2009 a una nuova scadenza “non prima della metà di gennaio 2010”.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). Una sentenza di divorzio va riconosciuta se è stata pronunciata o sia riconosciuta nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (art. 65 cpv. 1 LDIP). Per il resto valgono le norme generali sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere figuranti agli art. 25 segg. LDIP, fatti salvi eventuali disposti più favorevoli alla delibazione contenuti in trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP).\n2. La procedura volta al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze estere è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). L'istanza va quindi notificata alla controparte e il giudice deve indire un'udienza “entro breve termine” per la discussione (art. 363 CPC). Ove ravvisi nell'istanza un difetto formale che può essere sanato con sollecitudine, il giudice assegna alla parte un “breve termine” per rimediare (art. 99 cpv. 3 CPC per analogia). È quanto ha fatto nel caso specifico il giudice delegato, fissando il 7 agosto 2009 a IS 1 un termine di dieci giorni per dichiarare se, dato l'erroneo recapito della convenuta indicato nell'istanza, egli mantenesse la richiesta di delibazione. L'istante non ha reagito nel termine impartitogli, ma ha presentato il 25 agosto 2009 un nuovo memoriale (identico al precedente), indicando una volta ancora che la convenuta risiede a L. In realtà CO 1 è rientrata in Serbia il 28 novembre 2008, senza che abbia più ripreso residenza a L dopo di allora."}