Nell'interesse dei figli e al fine di regolamentare le modalità di visita e incontro tra il padre, i genitori, di comune accordo, hanno definito le seguenti modalità: – il padre trascorrerà con i figli quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 marzo di ogni anno; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo della località dove trascorreranno le vacanze con i figli, avendo altresì cura di comunicarsi un recapito telefonico;