Non constano per altro motivi di ordine pubblico (art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell'Aia) che potrebbero ostare alla delibazione, la disciplina non scostandosi dai criteri abitualmente applicati in Svizzera né risultando contraria al bene dei figli. Neppure sussistono problemi di mancata convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP), giacché davanti al Tribunale civile di Bologna le parti si sono costituite entrambe con il patrocinio del medesimo legale.